L’acustica forense è quella branca dell’acustica che, nelle vertenze e controversie giudiziarie e stragiudiziarie, si occupa sia del disturbo derivante da immissioni acustiche (rumori e/o vibrazioni), sia della mancanza di adeguata protezione e/o immunità ai rumori degli edifici (requisiti acustici passivi).

All’interno della categoria «acustica forense» può rientrare anche il compito di determinare, tramite consulenza tecnica, l’eventuale danno e alla sua quantificazione.

Le Fonti del Diritto

L’ordinamento giuridico italiano garantisce ampia tutela nei confronti delle immissioni acustiche. Gerarchicamente abbiamo:

  • Costituzione, art. 32: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività …»
  • Codice Civile, art. 844  sulle Immissioni in genere, incluse quelle acustiche (rumore e/o vibrazioni)
  • Codice Penale, art. 659 sul Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone
  • Codice Civile, artt. 2043 e 2058 sul Risarcimento
  • Legge Quadro sull’Inquinamento Acustico 26 ottobre 1995 n. 447 e successivi decreti applicativi, modifiche e integrazioni

 

Art. 844 C.C. (versione originale)

«Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti (ossia le vibrazioni) e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.

Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso

 

Art. 844 C.C. – Primo tentativo di modifica

D.L. 30 dicembre 2008, n. 208

Art. 6-ter. Normale tollerabilità delle immissioni acustiche

  1. Nell’accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell’articolo 844 del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso.

 

Art. 844 C.C. – Conversione in Legge del Decreto

Legge 27 febbraio 2009, n. 13

Converte in Legge il D.L. 208/2008 e all’art. 6-ter esplicitamente riprende quanto sopra confermando la scelta di avvalersi delle norme specifiche già emanate. Testualmente:

Art. 6-ter. Normale tollerabilità delle immissioni acustiche

  1. Nell’accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell’articolo 844 del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso.

 

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