Premessa Generale

 

Prima di addentrarci nella parte specificamente acustica, conviene anteporre alcune considerazioni di natura legislativa e normativa.
Il panorama legislativo italiano per quanto concerne la prevenzione degli incendi è vasto, articolato e spalmato su un arco temporale di oltre 20 anni; non è compito di questo corso approfondire questo argomento.
Ci interessa però esaminare come gli impianti di segnalazione ed allarme siano soggetti a vincoli di funzionamento differenti nei vari casi; la distanza temporale tra i vari decreti è forse la causa principale che determina queste diverse concezioni di «allarme».
Senza entrare nel mare magnum della legislazione, nelle slides successive mostreremo alcuni esempi di come i vari decreti trattano la tematica acustica dell’allarme in caso di incendio.

Ad oggi occorre rilevare che mentre in tutte le situazioni in cui è previsto un sistema di rilevazione incendio, la situazione non è invece così uniforme (né chiara) in merito all’erogazioni di segnali di allarme. In moltissimi decreti infatti è previsto che il sistema di rilevazione sia munito «di un impianto di allarme» o di un «sistema di allarme», senza che sia fornita alcuna specifica in merito a cosa si intenda esattamente per «allarme». L’unica eccezione è rappresentata dal DM 27 luglio 2010 il cui campo di applicazione è chiaramente descritto all’art. 1:

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle attività commerciali all’ingrosso o al dettaglio, ivi compresi i centri commerciali, aventi superficie lorda, comprensiva di servizi e depositi, nonché degli spazi comuni coperti, superiore a 400 mq.
La differenza sostanziale introdotta da questo decreto è esplicitata nell’Art. 8.3 di cui di seguito riportiamo il contenuto testualmente.

Art. 8.3 –SISTEMI DI DIFFUSIONE SONORA
Le attività commerciali devono essere provviste di un SISTEMA DI DIFFUSIONE SONORA in grado di diffondere AVVISI e SEGNALI DI ALLARME allo scopo di dare avvio alle procedure di emergenza nonché alle connesse operazioni di evacuazione. Il concetto innovativo introdotto è che in questi casi si parla di «Sistemi Audio» e di «Avvisi», laddove invece il termine «allarme» può indicare una semplice sirena, una badenia, una campanella o altro dispositivo in grado di generare un suono udibile in modo distinto ed associabile ad un evento anomalo o specifico. L’avviso invece ha tutt’altro significato, essendo legato al concetto di «informazione» e quindi di «messaggio».

Il motivo per cui negli spazi commerciali emerge l’obbligo di diffondere «avvisi» è palese ed è legato in modo sostanziale a salvaguardare l’incolumità delle persone che accedono allo spazio, persone che, nella quasi totalità dei casi, non sanno come codificare correttamente un semplice «segnale», non hanno formazione in materia di procedure di emergenza, possono appartenere a categorie sociali potenzialmente critiche (anziani, bambini, disabili, ecc.).
Per tutti costoro, una semplice sirena può produrre più danni che benefici, potendo scatenare il panico e tradursi in una evacuazione caotica o comunque tutto fuorché ordinata e sicura.
Al contrario tutta la letteratura scientifica è concorde nell’affermare che un messaggio vocale, caratterizzato da un contenuto chiaro e da una durata congrua, è molto più efficace.

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